Art. 1.
(Modifica all'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9).

      1. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: «Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità» sono soppresse.